Nuovo accesso al praticantato, un passo avanti nel segno dell’innovazione
Un segnale di apertura e innovazione, un primo passo nel segno della riforma della professione, è questo il senso dei “nuovi criteri interpretativi dell’art-34” della legge professionale approvato dal Consiglio nazionale dell’Ordine nella seduta di marzo. Una modalità di accesso che va ad affiancare tutte quelle già in campo e che consente di riconoscere i “giornalisti di fatto” anche senza la presenza di una testata giornalistica e, quindi, di un direttore responsabile. E’ una svolta che guarda ai tanti colleghi che operano sul digitale e/o negli uffici stampa o come freelance. Situazioni dove ormai le testate non esistono più o semplicemente non sono più registrare in tribunale.
L’Ordine ha quindi fatto uno sforzo, spingendo sull’interpretazione della legge, in attesa che il Parlamento batta un colpo. Incomprensibile l’atteggiamento dell’opposizione che ha votato contro. A lungo si erano detti anche loro d’accordo sulla necessità di individuare una modalità per riconoscere quanti lavorano nelle mutate condizioni imposte dalla rivoluzione digitale, salvo poi fare retromarcia per motivi tattici, qualcuno addirittura invocando il pericolo di “destrutturare” l’Ordine. E’ l’immobilismo che, invece, rischia di far affogare l’ente di categoria, un immobilismo durato decenni e che adesso va in crisi a fronte della dinamicità e delle scelte concrete messe in campo dalla maggioranza. E poi, a guardare il testo (vedi il link) non vi è alcuna apertura indiscriminata, ma un percorso di accesso al praticantato con verifiche e formazione. Un percorso che si affianca alle diverse forme ancora vigenti. Utile ricordare che a lungo è stato applicato il ricongiungimento così come il riconoscimento dei freelance mentre coloro che giungono dalle redazioni sono sempre di meno. In attesa della riforma si è avuto il coraggio di fare un passo avanti nel segno dell’innovazione e del cambiamento.
Gm
LA NEWS DEL CONSIGLIO NAZIONALE:
I criteri interpretativi dell’art.34 consentono ulteriori procedure di iscrizione al Registro
Le profonde trasformazioni indotte dalla rivoluzione digitale da tempo hanno coinvolto anche il lavoro giornalistico. L’espansione dei canali di comunicazione e il moltiplicarsi delle piattaforme ha portato ad un aumento esponenziale di “giornalisti di fatto”, giovani e meno giovani che non riescono ad accedere al praticantato. Per far fronte a questi mutamenti l’Ordine dei giornalisti ritiene indispensabile aggiornare alcune modalità di accesso all’esame di Stato. Il Consiglio nazionale, riunitosi il 28 marzo, dopo ampia discussione, ha varato a larga maggioranza la revisione delle linee interpretative dell’art.34 della legge 69 del 1963. In base al nuovo testo, frutto di una proficua e leale collaborazione con il Ministero della Giustizia, i Consigli regionali dell’Ordine, nella loro autonomia, potranno procedere all’iscrizione al registro dei praticanti a seguito dell’accertamento del lavoro giornalistico svolto. Tale modalità consente, in aggiunta alle altre previste dalla legge, l’avvio del praticantato anche in assenza di una testata e di un direttore responsabile.
I nuovi criteri interpretativi si pongono l’obiettivo di andare incontro ai tanti che svolgono attività giornalistica, ma non possono essere riconosciuti, lavorando negli uffici stampa, sui social media e con le nuove tecnologie digitali. Una realtà composta soprattutto da freelance e precari che ambiscono ad entrare a pieno titolo nel perimetro del giornalismo
La domanda di iscrizione dovrà quindi documentare la continuità dell’attività giornalistica, esercitata in maniera sistematica con particolare riferimento alla produzione giornalistica e alla certificazione della retribuzione del lavoro, anche senza il vincolo della subordinazione.
Viene richiesto un reddito professionale indicativamente equiparabile al minimo tabellare lordo previsto per il praticante con meno di 12 mesi di servizio come stabilito dal C.N.L.G. Lo svolgimento del praticantato, sempre di 18 mesi, sarà vigilato dai Consigli regionali anche con la designazione di un tutor e con apposite attività formative. I nuovi criteri interpretativi dell’art.34 entrano in vigore dal prossimo primo di aprile.